
MARTA BOZZA
Detrazioni fiscali 2020: niente più contante
A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall’articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali:
versamenti bancari o postali;
Bancomat, carte di debito, di credito e prepagate;
assegni bancari e circolari.
In sostanza, dal 1° gennaio 2020 tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi non potranno più essere pagate con contante. In tal caso si perderà il diritto al bonus fiscale.
Quali sono le spese interessate dall’obbligo di tracciabilità?
Per capirlo bisogna prendere come riferimento l’elenco degli oneri detraibili in dichiarazione dei redditi previsti dall’articolo 15 del TUIR.
Elenco spese detraibili solo con mezzi tracciati:
Spese sanitarie presso strutture private
Spese sanitarie presso strutture private per familiari non a carico affetti da patologie esenti
Spese sanitarie presso strutture private per persone con disabilità
Spese veicoli per persone con disabilità
Spese per l'acquisto di cani guida
Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso
Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale Spese veterinarie Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico Interessi per prestiti o mutui agrari Spese per asili nido Spese per istruzione diverse da quelle universitarie Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato Spese per istruzione universitaria Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni Spese funebri Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave Spese per addetti all’assistenza personale Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive) Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale Spese per intermediazione immobiliare Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede Spese per canoni di locazione Spese per minori o maggiorenni con DSA Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari
Detrazioni fiscali 2020: quando si può pagare in contanti?
Le eccezioni per farmaci ed alcune spese sanitarie
L’obbligo di tracciabilità delle spese per le detrazioni fiscali non si applica a quelle relative all’acquisto di farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Per esami di laboratorio, visite specialistiche o generiche, così come per altre tipologie di spese mediche (come interventi chirurgici, TAC o altre tipologie di esami diagnostici) sarà possibile continuare ad usare il contante presso medici e strutture pubbliche, o presso quelle accreditate. Bisognerà quindi verificare caso per caso la tipologia di struttura presso la quale ci si rivolge per effettuare esami e visite. Soprattutto se si ricorre a medici privati, sarà cura di questi dover dimostrare di essere accreditati con il SSN.
Riferimenti normativi:
Comma 679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Comma 680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.